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La Riforma della Giustizia del governo Renzi ha cambiato ancora una volta il processo civile. Tra le novità introdotte sono di maggiore interesse le norme che riguardano la tutela del credito e quelle per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Con il decreto 132 pubblicato in Gazzetta lo scorso 12 settembre, sono state modificate le norme relative al pignoramento presso terzi, nello specifico le disposizioni per la competenza territoriale e quelle per la dichiarazione del terzo.

Competenza territoriale

Per l’espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

L’unica eccezione si riferisce al debitore pubblica amministrazione, caso in cui il giudice competente è quello in cui ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede il terzo debitore.

Dichiarazione del terzo

La novità in questo caso riguarda il terzo creditore. Con la nuova norma il terzo, che non è più invitato a presentarsi all’udienza, deve inviare la sua dichiarazione al creditore precedente esclusivamente tramite raccomandata o PEC.

Si precisa però, che qualora il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice fisserà con ordinanza una nuova udienza, che sarà notificata al terzo almeno 10 giorni prima del nuovo termine.

Nel caso in cui il terzo non compare, oppure non rende la dichiarazione, il credito pignorato s’intende non contestato e il giudice procede all’assegnazione o alla vendita del bene.

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