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  1. Che cos’è la cessione del credito?

La cessione del credito, disciplinata dal codice civile (artt. 1260 e seguenti), è un accordo tra un soggetto che vanta un credito ed un terzo estraneo al rapporto tra creditore/debitore.

Il creditore può cedere il proprio credito al terzo il quale avrà diritto a ricevere il pagamento dall’originario debitore.

Il meccanismo, quindi, è caratterizzato dalla presenza di tre soggetti: il creditore “cedente”, il debitore “ceduto” ed il terzo “cessionario” del credito.

Nella pratica la cessione del credito è un modo per le imprese di finanziarsi:  attraverso la cessione del credito vantato nei confronti del proprio cliente, ma non ancora divenuto esigibile, le aziende possono ottenere dal sistema bancario immediata liquidità a fronte del pagamento di una commissione e di un interesse.

La cessione del credito può avvenire anche per tutti i crediti futuri di un’azienda attraverso quello che viene comunemente definito contratto di factoring.

  1. Quando acquista efficacia la cessione del credito?

Poiché per il debitore è indifferente pagare al creditore originario o al terzo cessionario, la legge non prevede che il debitore debba dare il suo consenso alla cessione essendo sufficiente che il ceduto venga portato a conoscenza dell’avvenuto trasferimento in modo da sapere esattamente a chi deve fare il pagamento. La cessione, quindi, acquisterà piena efficacia solo quando sia stata notificata al ceduto o quando questi ne abbia preso atto mediante espressa accettazione.

  1. Posso pagare comunque il mio fornitore e non la Banca?

Come detto, il debitore ceduto che ha ricevuto la notifica della cessione del credito o che l’ha accettata, non può rifiutarsi di pagare al terzo cessionario (la Banca) quindi è importantissimo effettuare il pagamento alla Banca per non correre il rischio di dover pagare due volte!

  1. E se ho delle contestazioni da fare al fornitore?

Il debitore ceduto conserva nei confronti del terzo cessionario tutte le eccezioni che aveva nei confronti del cedente. Quindi, se ad esempio un credito è contestato magari perché il lavoro non è stato eseguito a regola d’arte, o perchè ci sono compensazioni da fare, il debitore ceduto può far valere il suo diritto nei confronti del terzo. In questo caso, però, è fondamentale non accettare la cessione, ma semplicemente farsela notificare in quanto l’accettazione comporta la rinuncia a tutte le contestazioni.

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