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  1. Le novità dal 2015

Dal 2015 ci sono importanti novità in materia di trasporto di cose per conto terzi.

Infatti è stata creata una nuova figura di responsabilità solidale per chi affida il trasporto delle proprie merci ad un corriere o trasportatore.

In sostanza chi affida ad un vettore il trasporto di merci proprie o di terzi, deve acquisire dalla ditta di trasporti un’attestazione degli enti previdenziali non più vecchia di tre mesi.

Da questa attestazione deve risultare che l’impresa di trasporti è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali ai propri lavoratori.

In caso contrario, il committente che stipula il contratto, entro un anno dalla cessazione del contratto o del servizio di trasporto, risponde in solido con il vettore per l’eventuale mancato pagamento ai lavoratori degli stipendi, dei contributi e dei premi assicurativi agli enti competenti, limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative.

Inoltre, se il contratto non è stipulato in forma scritta, scatta la trappola della solidarietà anche in caso di inadempimento degli obblighi fiscali e per le violazioni del codice della strada commesse nell’esecuzione del servizio di trasporto per conto del committente.

  1. E se il trasportatore di mia fiducia si affida ad altri per l’esecuzione del trasporto?

In tal caso c’è un nuovo soggetto coinvolto, il sub-vettore , e si applica anche in questo caso il regime di responsabilità solidale che sopra è stato illustrato.

Il committente principale deve acconsentire al subcontratto, pena la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto originario.

In questo secondo contratto è il vettore che si assume il suddetto onere di verifica della regolarità del sub-vettore.

Tuttavia, anche il committente principale è obbligato in solido, oltre che con il vettore, anche con ciascuno dei sub-vettori.

Perciò ha diritto ad avere copia della attestazione fornita dal sub-vettore al vettore.

Meglio sarebbe specificare in forma scritta questo obbligo di comunicazione all’interno del contratto.

  1. Come si può effettuare questa verifica preventiva?

Oggi non è più necessario richiedere alla propria controparte contrattuale l’attestazione di regolarità.

Sarà sufficiente accedere ad apposita sezione del portale internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/.

  1. Suggerimenti

Il committente, nel caso di doppio pagamento per effetto dell’obbligo solidale, potrà richiedere la restituzione del denaro sborsato mediante azione di regresso, come previsto dal Codice Civile.

Però è chiaro che il recupero del credito potrebbe essere molto difficile soprattutto in tempi di grave crisi.

Quindi, per evitare di complicarsi la vita, suggeriamo di:

a) Stipulare il contratto per iscritto;

b) effettuare questa semplice verifica preventiva prima di firmare il contratto.

Il buon esito della verifica consente anche di avere maggiori garanzie sulla “solidità” finanziaria del vettore confidando che lo stesso sia in grado di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei sub-vettori.

E’ evidente, infatti, che l’eventuale irregolarità contributiva sia indice dello stato di crisi dell’impresa di trasporti imponendo una seria riflessione sull’affidabilità del fornitore.

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