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I dati sul recupero crediti nel 2016

Torniamo a parlare di fatture non pagate e del comportamento delle imprese italiane nel settore del recupero crediti.

I dati forniti dal VII Rapporto di Unirec (associazione che raggruppa la maggior parte delle Società di Recupero Crediti in Italia), ci segnalano che nel 2016, le pratiche affidate in Italia ai service di recupero sono state 35,6 milioni.

Ovviamente non è possibile fare di tutta l’erba un fascio e occorrerebbe distinguere e suddividere queste posizioni. Anzianità dei crediti, valore delle pratiche e mercato di riferimento, rappresentano elementi distintivi molto importanti. Di conseguenza le posizioni affidate al recupero hanno caratteristiche molto diverse tra loro.

Ad esempio, le pratiche di recupero crediti del settore bancario differiscono decisamente dai crediti di tipo commerciale che riguardano fatture non pagate.

Le varie tipologie di crediti commerciali

Il credito commerciale deve essere tenuto distinto dal credito finanziario. Il primo è generato da fatture non pagate, mentre il secondo riguarda crediti sorti a causa di prestiti e finanziamenti non rimborsati.

Ne ho già fatto cenno in un mio precedente articolo sul recupero crediti come funziona.

Nell’ambito del credito commerciale, inoltre, esistono 3 diverse tipologie di rapporti. Per comodità prenderò a prestito alcune abbreviazioni anglosassoni, ormai molto in voga anche dalle nostre parti:

1. Business to public (B2P)

La prima è quella dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, per esempio nel settore edile ed in quello sanitario.

In questa categoria, quindi, il cliente è soggetto pubblico. Ciò avviene quando, attraverso le procedure di legge, la P.A. stipula contratti e assume obbligazioni verso un fornitore privato.

Le aziende che lavorano con la P.A. sanno che avranno raramente problemi di fatture non saldate. Semmai qui il problema maggiore è quello dei tempi lunghi di pagamento.

2. Business to consumer (B2C)

La seconda categoria è quella dei crediti verso i consumatori. Per consumatore si intende un soggetto privato che contrae una obbligazione per soddisfare un’esigenza di natura diversa da quella aziendale o commerciale.

Quindi non è tanto importante vedere che lavoro svolge abitualmente. Piuttosto occorre vedere per quali scopi è stato concluso il contratto dal quale è originato il rapporto di credito/debito.

Per esempio, un titolare d’azienda che attiva un’utenza domestica di fornitura di gas per casa sua, agisce in qualità di consumatore e non come professionista.

La parte del leone nel settore del recupero crediti B2C, infatti, viene fatta dalle cosiddette “utilities”. Le utilities sono, in prtatica, le utenze di luce, acqua, gas, telefonia ecc. fornite dalle grandi compagnie dei relativi comparti.

3. Business to business (B2B)

La terza, ed ultima, è quella dei crediti che sorgono nel rapporto tra due (o più) imprese. Qui si parla di business to business in quanto ad una azienda che svolge professionalmente una determinata attività, si interfaccia un’altra impresa.

Si tratta, quindi, di due soggetti che svolgono istituzionalmente un’attività professionale o imprenditoriale.

Restano al palo le fatture non pagate

Tornando adesso ai dati forniti da Unirec nel suo rapporto, vediamo che ben l’83% del totale montante affidato al recupero  riguarda i crediti relativi alla classe BtoC contro il 17% di BtoB.

Se poi andiamo a vedere il numero di pratiche la percentuale dei BtoC arriva addirittura al 91%. In altre parole, quindi, al settore del credito commerciale tra aziende, restano praticamente le briciole.

In pratica, mentre le imprese del settore bancario, energetico e telefonico fanno ricorso sistematico al recupero crediti, le pratiche che riguardano fatture non saldate occupano una piccola quota di mercato.

Riflessioni conclusive

Alla luce dei dati che abbiamo appena visto si pongono alcune riflessioni.

Innazitutto consideriamo che è fisiologico che il numero di pratiche di recupero crediti verso consumatori siano di più di quelle che riguardano le fatture non pagate tra aziende.

Il motivo è che nel settore BtoC, le imprese bancarie, energetiche e telefoniche assorbono una grandissima quota del mercato del recupero crediti.

Dobbiamo anche considerare che molte delle pratiche di recupero crediti BtoB vengono gestite dal legale di fiducia dell’azienda creditrice. Questo è un dato che, ovviamente, non rientra nell’indagine Unirec che si occupa solo delle pratiche affidate alle società di recupero crediti.

Il valore della prevenzione

Resta il fatto, tuttavia, che le posizioni di recupero crediti commerciali BtoB siano ancora in netta minoranza. Addirittura, dal rapporto Unirec, emerge che negli ultimi anni il trend sia di costante diminuzione delle pratiche BtoB.

La cosa potrebbe apparire strana dato che la stragarande maggioranza delle imprese italiane lamenta difficoltà nell’incassare regolarmente le proprie fatture.

In mancanza di ulteriori riscontri è molto difficile interpretare questi dati e non voglio tirare conclusioni affrettate. Però la sensazione è che le aziende italiane, finalmente, stiano attuando adeguate politiche di tutela preventiva del credito.

Secondo il principio per cui è meglio prevenire che curare, una adeguata strategia di prevenzione, attuata con la consulenza di professionisti esperti, riduce sensibilmente il rischio di insoluti e offre maggiori strumenti di tutela in caso ci sia da attivare il recupero del credito.

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  1. Le novità dal 2015

Dal 2015 ci sono importanti novità in materia di trasporto di cose per conto terzi.

Infatti è stata creata una nuova figura di responsabilità solidale per chi affida il trasporto delle proprie merci ad un corriere o trasportatore.

In sostanza chi affida ad un vettore il trasporto di merci proprie o di terzi, deve acquisire dalla ditta di trasporti un’attestazione degli enti previdenziali non più vecchia di tre mesi.

Da questa attestazione deve risultare che l’impresa di trasporti è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali ai propri lavoratori.

In caso contrario, il committente che stipula il contratto, entro un anno dalla cessazione del contratto o del servizio di trasporto, risponde in solido con il vettore per l’eventuale mancato pagamento ai lavoratori degli stipendi, dei contributi e dei premi assicurativi agli enti competenti, limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative.

Inoltre, se il contratto non è stipulato in forma scritta, scatta la trappola della solidarietà anche in caso di inadempimento degli obblighi fiscali e per le violazioni del codice della strada commesse nell’esecuzione del servizio di trasporto per conto del committente.

  1. E se il trasportatore di mia fiducia si affida ad altri per l’esecuzione del trasporto?

In tal caso c’è un nuovo soggetto coinvolto, il sub-vettore , e si applica anche in questo caso il regime di responsabilità solidale che sopra è stato illustrato.

Il committente principale deve acconsentire al subcontratto, pena la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto originario.

In questo secondo contratto è il vettore che si assume il suddetto onere di verifica della regolarità del sub-vettore.

Tuttavia, anche il committente principale è obbligato in solido, oltre che con il vettore, anche con ciascuno dei sub-vettori.

Perciò ha diritto ad avere copia della attestazione fornita dal sub-vettore al vettore.

Meglio sarebbe specificare in forma scritta questo obbligo di comunicazione all’interno del contratto.

  1. Come si può effettuare questa verifica preventiva?

Oggi non è più necessario richiedere alla propria controparte contrattuale l’attestazione di regolarità.

Sarà sufficiente accedere ad apposita sezione del portale internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/.

  1. Suggerimenti

Il committente, nel caso di doppio pagamento per effetto dell’obbligo solidale, potrà richiedere la restituzione del denaro sborsato mediante azione di regresso, come previsto dal Codice Civile.

Però è chiaro che il recupero del credito potrebbe essere molto difficile soprattutto in tempi di grave crisi.

Quindi, per evitare di complicarsi la vita, suggeriamo di:

a) Stipulare il contratto per iscritto;

b) effettuare questa semplice verifica preventiva prima di firmare il contratto.

Il buon esito della verifica consente anche di avere maggiori garanzie sulla “solidità” finanziaria del vettore confidando che lo stesso sia in grado di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei sub-vettori.

E’ evidente, infatti, che l’eventuale irregolarità contributiva sia indice dello stato di crisi dell’impresa di trasporti imponendo una seria riflessione sull’affidabilità del fornitore.

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  1. Che cos’è la cessione del credito?

La cessione del credito, disciplinata dal codice civile (artt. 1260 e seguenti), è un accordo tra un soggetto che vanta un credito ed un terzo estraneo al rapporto tra creditore/debitore.

Il creditore può cedere il proprio credito al terzo il quale avrà diritto a ricevere il pagamento dall’originario debitore.

Il meccanismo, quindi, è caratterizzato dalla presenza di tre soggetti: il creditore “cedente”, il debitore “ceduto” ed il terzo “cessionario” del credito.

Nella pratica la cessione del credito è un modo per le imprese di finanziarsi:  attraverso la cessione del credito vantato nei confronti del proprio cliente, ma non ancora divenuto esigibile, le aziende possono ottenere dal sistema bancario immediata liquidità a fronte del pagamento di una commissione e di un interesse.

La cessione del credito può avvenire anche per tutti i crediti futuri di un’azienda attraverso quello che viene comunemente definito contratto di factoring.

  1. Quando acquista efficacia la cessione del credito?

Poiché per il debitore è indifferente pagare al creditore originario o al terzo cessionario, la legge non prevede che il debitore debba dare il suo consenso alla cessione essendo sufficiente che il ceduto venga portato a conoscenza dell’avvenuto trasferimento in modo da sapere esattamente a chi deve fare il pagamento. La cessione, quindi, acquisterà piena efficacia solo quando sia stata notificata al ceduto o quando questi ne abbia preso atto mediante espressa accettazione.

  1. Posso pagare comunque il mio fornitore e non la Banca?

Come detto, il debitore ceduto che ha ricevuto la notifica della cessione del credito o che l’ha accettata, non può rifiutarsi di pagare al terzo cessionario (la Banca) quindi è importantissimo effettuare il pagamento alla Banca per non correre il rischio di dover pagare due volte!

  1. E se ho delle contestazioni da fare al fornitore?

Il debitore ceduto conserva nei confronti del terzo cessionario tutte le eccezioni che aveva nei confronti del cedente. Quindi, se ad esempio un credito è contestato magari perché il lavoro non è stato eseguito a regola d’arte, o perchè ci sono compensazioni da fare, il debitore ceduto può far valere il suo diritto nei confronti del terzo. In questo caso, però, è fondamentale non accettare la cessione, ma semplicemente farsela notificare in quanto l’accettazione comporta la rinuncia a tutte le contestazioni.

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Recupero crediti Prato.

Lo Studio Legale Raffaele – Assistenza legale alle imprese comunica con soddisfazione di aver stipulato con Confartigianato Prato una convenzione riservata ai soci per il recupero crediti.

La convenzione, frutto della consolidata collaborazione tra Confartigianato Prato e Studio Legale Raffaele, ha lo scopo di offrire ai soci un valido punto di riferimento sul territorio per il recupero crediti Prato

Lo Studio Legale Raffaele – Assistenza legale alle imprese è specializzato nel recupero crediti stragiudiziale e domiciliare e si avvale di una collaudata rete di funzionari esattoriali in grado di recarsi presso la sede del debitore per negoziare con esso le migliori soluzioni di pagamento.

Il recupero crediti Prato in convenzione prevede un costo del 13% (Iva esclusa) sulle somme effettivamente recuperate senza alcun costo per l’attivazione della pratica.

Quindi il socio Confartigianato Prato che vuole attivare una pratica di recupero crediti stragiudiziale non deve sostenere alcuna spesa e corrisponderà la percentuale da convenzione solo in caso di effettivo recupero crediti.

Sono esclusi gli eventuali costi vivi per invio raccomandata legale, estrazione visure, certificati di residenza, ecc.

Nel caso di esito negativo della fase stragiudiziale è possibile attivare l’azione legale al minimo tariffario secondo la convenzione di recupero crediti  Prato.

Scopo dello Studio, infatti, è quello di creare in tempi brevi nuova liquidità per le aziende mediante un intervento tempestivo e professionale che non aggravi il Cliente di ulteriori costi.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina web di Confartigianato Prato sezione Servizi alle imprese http://www.prato.confartigianato.it/servizi/per-imprese/recupero-crediti/

TELEFONO
338.1203638

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